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STATUTO

COSTITUZIONE – DURATA – SCOPI

ART. 1) È costituita un’Associazione denominata:

CIRCOLO TENNIS CORREGGIO Associazione Sportiva Dilettantistica

ART. 2) La sede dell’Associazione è a Correggio (RE).

ART. 3) La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4) L’associazione ha per oggetto l’esercizio di attività sportive ed in particolare la promozione, la diffusione e lo sviluppo del TENNIS, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva.

A tale fine si propone di sollecitare e favorire la costruzione di palestre ed altri impianti sportivi; istituire centri di avviamento allo sport, organizzare tornei e singole manifestazioni sportive; partecipare a campionati; gestire direttamente o indirettamente  impianti sportivi e punti di ristoro ad essi collegati;  nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento dell’attività sportiva; svolgere ogni altra attività’ utile al raggiungimento degli scopi sociali.

L’Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) della quale osserva e fa osservare Statuto, regolamenti e quanto deliberato dagli organi federali           

L’associazione potrà accettare sponsorizzazioni ed attivare forme di pubblicità commerciale.

L’associazione non ha fini di lucro.

Potrà altresì compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile al conseguimento degli scopi sociali.

Le attività sportive dell’Associazione si svolgeranno nell’osservanza delle norme e direttive del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l’Associazione potrà aderire.

Le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti cui l’Associazione aderisce, costituiscono parte integrante del presente statuto, nella parte relativa all’organizzazione ed alla gestione delle associazioni affiliate.

Sono compiti dell’Associazione:

  1. contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci e dei cittadini ed alla sempre ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani alla pratica e alla difesa delle libertà individuali e collettive;

  2. favorire l’estensione delle attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili, polisportive e altre organizzazioni democratiche;

  3. organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e riposo dei soci e dei cittadini.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. L’Associazione per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare i loro rappresentanti con diritto di voto nelle assemblee federali.

L’Associazione si impegna, inoltre, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi delle federazioni sportive o enti di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico.

 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 5) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche maggiorenni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. I minori di 18 anni possono essere soci solo previo consenso dei genitori o di chi esercita la patria potestà.

ART. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.

Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la patria potestà.

Entro 30 gg., il Consiglio Direttivo esaminerà le domande e delibererà sull’accettazione o meno delle stesse.

All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio.

ART. 7) I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito con delibera del Consiglio Direttivo. La quota sociale o il contributo associativo si intende intrasmissibile; non è rivalutabile e non potrà in alcun caso essere rimborsato.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’associazione ed a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, a partecipare alle assemblee con diritto di voto e ad accedere alle cariche associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 8) La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza, per causa di morte.

ART. 9) L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi della associazione;

  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;

  3. che, in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.

ART. 10) Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.

In ogni caso prima di procedere alla emanazione del provvedimento devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Contro la decisione l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l’assemblea dei Soci alla sua prima convocazione ordinaria.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 11) Il patrimonio sociale è costituito da quote e contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali o da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. Durante la vita dell’associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Le entrate sono costituite:

a)da quote e contributi degli associati

  1. dai contributi di cittadini, Associazioni ed Enti sia pubblici che privati

  2. da donazioni e lasciti testamentari

  3. da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati

  4. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 12) L’esercizio sociale va’ dal 1.1 al 31.12 di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’assemblea degli associati.

Il Bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio ed essere a disposizione dei soci unitamente alle delibere assembleari.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi sociali.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 13) Sono organi dell’associazione

  1. l’Assemblea degli associati;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente

  4. il Collegio dei Revisori dei conti.

  5. Il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEE

ART. 14) Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere nel locale della sede sociale, o in uno dei locali di svolgimento dell’attività o tramite lettera ordinaria, fax o posta elettronica inviata ad ogni socio, almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e seconda convocazione; quest’ultima non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 15) L’assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo e preventivo;

  2. procede alla nomina delle cariche sociali;

  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione nominando i liquidatori.

ART. 16) In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati che abbiano rinnovato la tessera almeno 3 mesi prima della data dell’assemblea. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E’ ammesso il voto per delega, con il massimo di 3 deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di 1/3 dei soci e con il voto favorevole dei ¾ dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Le delibere assembleari ed i bilanci sono a disposizione dei Soci e consultabili in qualsiasi momento.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario dell’assemblea è fatta dal Presidente dell’assemblea.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti tra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice – Presidente, ed eventualmente il segretario e il cassiere.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito; saranno rimborsate solamente le spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, posta elettronica non meno di tre giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

  2. redigere il Bilancio consuntivo e preventivo;

  3. compilare o deliberare i regolamenti interni nel rispetto dell’oggetto sociale;

  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;

  5. deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;

  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita della Associazione;

  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvederà a sostituirli tramite cooptazione con i primi dei non eletti. Nell’impossibilità di attuare detta modalità il consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l’assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE

ART. 18) Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 19) Il Collegio dei revisori è composto di n. 3 membri nominati dall’assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dura in carica n. 3 anni.

Il Collegio ha il compito di controllare l’amministrazione dell’associazione ed i libri sociali se tenuti. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo ed alle assemblee alle quali presenta la relazione annuale sul Bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori è nominato quando è disposto da un obbligo di legge o per delibera volontaria dell’assemblea.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 20) L’Assemblea dei Soci può nominare il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dura in carica n. 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il collegio è composto da n. 3 membri effettivi ed è competente a giudicare le controversie tra i Soci e tra l’Associazione ed i Soci.

SCIOGLIMENTO

ART. 21) Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i ¾ degli associati aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il Patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, deve essere devoluto a fini sportivi, di pubblica utilità o di  utilità sociale, sentiti gli organismi di controllo e fatte salve diverse disposizioni di legge.

NORME FINALI

ART. 22) Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

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